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Statuto

Statuto  

Approvato con Decreto del Dirigente della Direzione regionale per i Servizi Sociali del 21 luglio 2010, n.285.


 
   

Art. 1 - L'I.P.A.B. di Vicenza: Origini

L'Ipab di Vicenza nasce per fusione dell'I.P.A.B. Servizi Assistenziali di Vicenza e dell'Istituto Salvi di Vicenza e trae origine, in particolare, dai seguenti Enti e lasciti:

  • Ospedale di S. Maria della Misericordia, fondato nel 1309, beneficiato da Antonio Fabbro nel 1414 dedito agli infermi e pellegrini e dal 1531 agli orfani maschili e femminili confluiti anche dall'Ospedale di San Valentino;
  • Istituto "Proti-Vajenti-Malacarne", originato dalla disposizione testamentaria di Giampietro de Proti del 1412, che volle l'erezione "de l'Ospedal de Madona Sancta Misericordiosa" per accogliere sei gentiluomini venuti in povertà e sessanta persone in distinta condizione. Si sono aggiunti, tra l'altro, i lasciti testamentari di Giampaolo Vajenti del 19/8/1851, di Giambattista Malacarne del 2/2/1885, di Matteo Todeschini Munari 1885, di Agostino Savi, di Clementina Girotto ved. Molon e del Comm. Isidoro Vicentini;
  • Ospedale della Fraglia dei Battuti di Santa Maria e dei Santi Pietro e Paolo Apostoli fondato nel 1414;
  • Ospedale dei Mendicanti di San Valentino in San Felice sorto nel 1575 per opera del Comune e dedito agli orfani e orfane dal 1646;
  • Istituto del Soccorso fondato nel 1590 da Gellio Ghellini volto alla emancipazione della donna dalla schiavitù della prostituzione, cui poi si affiancò negli anni 1727 l'istituto del Soccorsetto un'appendice dedicata alle fanciulle e adolescenti orfane o abbandonate. Oltre al fondatore concorsero Bernardo Caretta, Co. Maddalena Garzadori Fortezza, Co. Elisabetta Gonzato Calidonio Araldi, Teresa Rizzato, Co. Gaetano Valmarana, Mons. Bonaventura Fadinelli;
  • Ospizio delle Zitelle, sorto nel 1602 su ispirazione di Fra Angelo di Venezia e per volontà dei nobili Soriano Trissino, Bernardino Saraceni, Battista Muttoni e Francesco Todeschi per il soccorso di adolescenti di famiglie povere della città prive di una adeguata educazione ed istruzione;
  • Conservatorio Checcozzi fondato nel 1778 da Alba Caterina Checcozzi, per il "mantenimento ed educazione dei fanciulli maschi dello spedale di S. Maria e di S. Cristofero presso S. Marcello";
  • Istituto "Ottavio Trento", sorto in seguito alla donazione di Ottavio Trento del 27/9/1810 "per l'istituzione di una Casa di industria e lavoro volontario allo scopo di ricoverarvi gli indigenti del comune e dei suoi borghi, incapaci di guadagnarsi il vitto esclusi gli infermi e quegli indigenti che potessero essere accolti negli altri ospedali, orfanotrofi e pii istituti della città". Con altro testamento Ottavio Trento aumentava la dotazione della casa di ricovero alla "mendicità questuante". L'istituto accolse prima gli ospiti anziani bisognosi di assistenza e nel 1818 venne aggiunta la sezione industria e lavoro per gli operai disoccupati denominata "Patronato dei Fanciulli poveri". All'Istituto viene assegnato (1831) il patrimonio dell'antico
  • Ospedale dei SS. Pietro e Paolo, i lasciti Cordellina, Pompeo Rubini, Francesco Quinto e Lucia Quinto Rubini, il legato del Co. Franco Sesso e il Lascito Francesco Viviani (1828), Lucillo Pilati 1832 e Contessa Chiara di San Giovanni (1842);
  • Istituto Maschile "All. Uff. Pilota Alessandro Rossi", orfanotrofio maschile fondato nel 1861. Assunse tale denominazione nel 1943 in seguito ad una larga donazione del Barone Carlo Rossi;
  • Istituto Salvi di Vicenza che trova origine nei testamenti di Girolamo Salvi pubblicati a Vicenza il 23 ottobre 1873 "affinché fosse fondato un asilo di mendicità nel quale saranno ricoverati i poveri… privi di ogni mezzo per l'età avanzata o per difetti fisici";
  • Colonia climatica "Bedin Alighieri", fondata nel 1922 dalla Congregazione di Carità di Vicenza divenuta beneficiaria delle donazioni fatte nel 1920 dal dott. Giacomo Bedin e dalla Sig.a Sofonisba Chilesotti ved. Aldighieri;
  • Fondazioni e Istituzioni di Beneficenza
  • Commissaria Gonzato, fondata nel 1760 con testamento della Marchesa Calidonia Gonzato Arnaldi, per erogare un terzo delle rendite a favore delle famiglie povere della parrocchia del Duomo, un terzo agli Istituti Provinciali di Assistenza all'Infanzia ed un terzo all'Ospedale Civile;
  • Opera Pia Ghiotto-Molon, fondata nel 1891 con testamento di Clementina Ghiotto Ved. Molon, per erogare ad ogni biennio una "grazia" a favore di una "zitella vicentina di civile condizione, povera, di onesti costumi di età superiore ai 40 anni";
  • Istituzioni Dotali
  • Commissaria Aureliana, fondata nel 1531 con testamento del dott. Aurelio Dall'Acqua per erogare ogni anno sei grazie dotali da assegnarsi, al sabato successivo alla Pasqua, a "vergini cittadine vicentine, di onesta vita e buona fama, nate da legittimo matrimonio, ovvero per susseguente legittimate";
  • Commissaria Marzari, fondata nel 1542 con testamento di Gio. Angelo Marzari per erogare ogni anno una grazia dotale "a vergine donzella di buona condizione e fama, della parrocchia di S. Stefano".;
  • Commissaria Rossi Sanseverino, fondata nel 1566 con testamento di Laura Rossi Sanseverino per erogare ogni anno una grazia dotale "a donzella di onesta vita";
  • Commissaria Grumello, fondata nel 1577 con testamento di Zuane Grumello per erogare ogni anno una grazia dotale a "donzella di buona condotta e fama";
  • Commissaria Franchini, fondata nel 1603 con testamento di Zuane Franchini per erogare ogni due anni una grazia dotale;
  • Commissaria Novale, fondata nel 1605 con testamento di Sebastiano Novale per erogare ogni anno una grazia dotale "a donzella povera della parrocchia del Duomo, di buona condizione, vita e fama, nata da legittimo matrimonio";
  • Commissaria Bergamo, fondata nel 1605 con cedola testamentaria di Prè Antonio Bergamo per erogare ogni anno una grazia dotale "a povera di buona vita e fama";
  • Commissaria Caldogno, fondata nel 1608 con testamento del co. Girolamo Caldogno per erogare ogni anno una grazia dotale a "povera giovane e meritevole".;
  • Commissaria Piacentini, fondata nel 1623 con testamento di Antonio Piacentini per erogare ogni anno una grazia dotale "a donzella di buona condizione e fama";
  • Commissaria Garzadori fondata nel 1643 con testamento di Mons. Ottaviano Garzadori Arcivescovo di Zara a favore di una grazie dotale da assegnarsi tra le figliole nubili di buona condizione e fama della parrocchia di Pulegge;
  • Commissaria Maroe, fondata nel 1654 con testamento del dott. Girolamo Maroe per erogare ogni anno tre grazie dotali da assegnarsi a sorte a tre giovani maritande, con preferenza alle ex-allieve dell'Ospizio Zitelle;
  • Commissaria Sorio, fondata nel 1662 con testamento di Francesco Sorio San Giorgio per erogare ogni anno quattro grazie dotali a "vergini cittadine di onesta vita, appartenenti a nobile od a distinta civile condizione, nate di legittimo matrimonio, le quali per sinistri delle loro famiglie siano in bisogno di essere dotate";
  • Commissaria Savi, fondata nel 1694 con testamento di Gio. Batta Savi per erogare quattro grazie dotali da assegnarsi a sorte a "donzelle di buona ed onesta fama";
  • Commissaria Giovannelli-Regaù, fondata nel 1703 con testamento di Alessandro Regaù e con donazione di Carlo Vincenzo Giovannelli per erogare ogni anno due grazie dotali a "povere vergini donzelle";
  • Commissaria Sola, fondata nel 1703 con testamento di Giacinto Sola per erogare ogni anno sette grazie dotali da assegnarsi a sorte a "donzelle di buona fama";
  • Commissaria Tonello, fondata nel 1713 con testamento di Bartolomeo Tonello per erogare ogni anno una grazia dotale a "donzelle nubili e povere";
  • Commissaria Benetelli, fondata nel1761 con testamento di Giovanni Pietro Benetelli per erogare ogni anno tre grazie dotali da assegnarsi a sorte a "nobili vergini della città";
  • Commissaria Fortuna, fondata nel 1785 con testamento di don Gio. Batta Fortuna per erogare ogni due anni una grazia dotale a "donzella nubile e bisognosa della Parrocchia di S. Stefano";
  • Fondazione Carbognin sorta con testamento del 1831 di don Giuseppe Carbognin per disporre una grazia dotale alle ragazze della parrocchia di Longare;
  • Fondazione Nicolini, fondata nel 1862 con testamento di Gio. Batta Nicolini per erogare ogni anno due grazie dotali a "fanciulle povere di buona condotta di Vicenza";
  • Fondazione Lovato Giulia fondata con donazione del 1878 dal Cav. Mariano Fogazzaro a favore di una grazia dotale per le nubende della provincia di Vicenza;
  • Fondazione Franceschini fondata con testamento 1890 di Franceschi Gio. Batta per l'istituzione di due grazie dotali per le ragazze della parrocchia di S. Michele in S. Maria;
  • Fondazione Margherita Fogazzaro di Valmarana, fondata nel 1939 con donazione dei marchesi Giuseppe e Antonio Roi per erogare ogni anno due grazie dotali a favore di "due ragazze nubili dai 20 al 35, anni, di illibati costumi e bisognose";
  • Fondazione Senatore Fedele Lampertico, fondata nel 1941 con codicillo del dott. Domenico Lampertico per erogare ogni anno una grazia dotale a "ragazza nubile di illibati costumi e bisognosa";
  • Istituzioni Dotali e di Beneficenza
  • Commissaria Polieri, fondata nel 1755 con testamento di don Natale Polieri per erogare ogni anno quattordici grazie dotali a "donzelle di onesti costumi e buona fama, nate e domiciliate a Vicenza e per sussidiare poveri della Parrocchia di S. Stefano";
  • Commissaria Bevilacqua Battaglini, fondata nel 1840 con testamento di Giustina Bevilacqua Battaglini per erogare le rendite "a favore dei poveri bisognosi della Parrocchia di S. Michele e per assegnare ogni anno due grazie dotali a povere donzelle e sovvenzionare le scuole istituite sotto il nome di S. Dorotea nella Parrocchia suddetta";
  • Fondazione Rizzi Fondata nel 1863 con testamento di Alvise Luigi Rizzi per erogare le rendite in "sussidi e doti ai poveri della Parrocchia dei SS. Vito e Lucia";
  • Opera Pia Gagliardotti, fondata nel 1897 con testamento di Giuseppe Gagliardotti per sussidi a 50 famiglie povere della Parrocchia di S. Michele e per 4 "doti a donzelle povere, di buona condotta e onesta famiglia abitanti da almeno sei mesi nella Parrocchia stessa";
  • Istituzioni di Istruzione
  • Fondazione Massari, fondata nel 1877 con testamento di Giuseppe Massari per assegnare una borsa di studio a "giovane povero vicentino che più si distinguerà nella scuola di pianoforte ed organo";
  • Fondazione Formenton, fondata nel 1878 con testamento di Serafino Formenton per assegnare borse di studio a giovani vicentini destinati agli studi universitari;
  • Fondazione Studenti Eroici, fondata nel 1922 a seguito di pubblica sottoscrizione in memoria degli studenti caduti nella guerra 1915-18 per sussidiare fino al compimento degli studi "giovani bisognosi vicentini che intendano iscriversi a facoltà universitarie o ad istituti superiori alle medesime equipollenti";
  • Fondazione Giuseppe Roi, fondata nel 1933 con donazione dei marchesi Antonio, Giuseppe, Irene, Margherita e Bianca Roi per erogare tre borse di studio a giovani vicentini bisognosi che frequentino rispettivamente una facoltà di ingegneria industriale, una facoltà di agraria e i corsi superiori dell'Istituto Industriale "A. Rossi";
  • Legato Umberto Salviati, fondato nel 1944 per erogare sussidi in favore di studenti avviati alla superiore istruzione tecnica e modesta condizione economica;
  • Istituzioni di Istruzione e di Beneficienza
  • Fondazione Zanecchin, fondata nel 1629 con testamento di Giulio Zanecchin, per assegnare borse di studio a giovani bisognosi vicentini che si dedichino a studi legali e per sussidiare a Natale e Pasqua "vedove vicentine, caste, di buona vita";
  • Istituzioni a favore di altre Opere Pie
  • Commissaria Munarini fondata nel 1684 con testamento dì Francesco Munarini per assegnare le proprie rendite per un quarto all'Orfanotrofio Maschile, per un quarto all'Orfanotrofìo Femminile e per la metà all'Ospedale Civile;
  • Fondazioni, aventi scopo di assistenza generica
  • Commissaria Chiarello, fondata con testamento 2.12.1420 di Maccabrun Chiarello;
  • Legato Cecchetto, fondato con testamento 16.8.1559 di Francesco Cecchetto, per i poveri della parrocchia dei SS. Vito e Lucia in S.M. Aracoeli di Vicenza;
  • Commissaria Bassani, fondata con testamento 17.12.1652 di Anastasia Bassani;
  • Legato Bergamo, fondato con legato disposto con ignoto titolo del sec. XVII di Teofrasto Bergamo;
  • Commissaria Fianchetti, fondata con testamento 27.5.1738 di Prè Giovanni Maria Fianchetti per erogare rendite a favore dei poveri per inabili al lavoro;
  • Commissaria Turchetto, fondata con testamento 9.5.1770 di Clemente Turchetto, a favore dei poveri della parrocchia di S. Marco;
  • Fondazione Bolis-Pavanello, fondata con testamento 25.8.1802 di Gio. Batta Bolis e con donazione 31.10.1820 di Giuseppe Pavanello per i poveri della Parrocchia di SS. Felice;
  • Commissaria Zanoli, fondata con testamento 15.3.1809 del Can. Don Antonio Zanoli, per i poveri della parrocchia di S. Croce;
  • Commissaria Zaguri, fondata con testamento 2.9.1810 di Mons. Pietro Secondo Marco Zaguri Vescovo di Vicenza per i poveri bisognosi entro le mura di Vicenza;
  • Commissaria Balbi-Vallier-Colonnese, fondata con testamento 6.4.1832 del co. Almerigo Colonnese e con testamento 23.6.1833 di Zaccaria Balbi-Vallier, per i poveri della Parrocchia di S. Pietro;
  • Commissaria Righi, fondata con testamento 10.5.1838 di Marianna Righi ved. Snichelotto, per i poveri;
  • Commissaria Manozzo, fondata con testamento 4.3.1850 di Gabriele Manozzo a favore degli infermi;
  • Fondazione Piloto, fondata con testamento 15.5.1856 e codicilli 21.12.1867 e 30.9.1871 di Angelo Piloto "per la parte più bisognosa e sofferente della classe operaia di Vicenza, preferendo sempre quelli che, in onta al continuo lavoro ed al risparmio, non guadagnino tanto quanto basti loro per vivere";
  • Commissaria Zennaro, fondata con testamento 18.9.1871 di Anna Merlo ved. Zennaro, per i poveri della parrocchia di S. Stefano;
  • Fondazione Piasenti, fondata con testamento 1.8.1875 di Don Francesco Piasenti per i poveri infermi della parrocchia di S. Michele;
  • Legato Thiene, fondato con ignoto titolo della nob. Famiglia Thiene, per i poveri della parrocchia di S. Marco;
  • Commissaria Fogazzaro Mariano, fondata con testamento 1.9.1901 del cav. Luigi Fogazzaro per "i poveri vergognosi della città";
  • Elemosinieri
  • Vicentini, fondato con testamento del 8.12.1875 a favore di poveri infermi, convalescenti e inabili al lavoro;
  • Cappellari, fondato con deliberazione del Consiglio Comunale 30.1.1877 in memoria del Vescovo Cappellari a favore dei giovani usciti dal Patronato Fanciulli poveri;
  • Patronato, per i liberati dal carcere 1888 "per erogare rendite a favore dei liberati raccomandati dalla prefettura";
  • Cattaneo, fondato con testamento di don Luigi Cattaneo del 1881, per i poveri infermi e bisognosi della parrocchia di Santa Lucia in Vicenza;
  • Regalazzo, fondato con testamento di Alippio Regalazzo del 1898 a favore dei poveri della parrocchia di S. Caterina in Vicenza;
  • Musocco, fondato con testamento del 1900 di Musocco Lavinia a favore dei poveri fanciulli tignosi.

Art. 2 - Natura giuridica e Sede Legale

1. L'Ente "Ipab di Vicenza" è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, regolata negli assetti fondamentali dal presente Statuto, nonché dalla normativa nazionale e regionale di settore.
2. La sede legale dell'I.P.A.B. di Vicenza è in Via S. Pietro, 60 - Vicenza.

Art. 3 - Scopi dell'Ipab

1. In conformità alla volontà dei fondatori, l'Ipab ha lo scopo di promuovere e salvaguardare la dignità della persona in stato di bisogno attuando interventi a tutela dell'infanzia, della famiglia, della maternità, dell'avviamento al lavoro, dello studio, dell'invalidità, della terza età, e delle persone dimesse o dimissibili dagli istituti di prevenzione e pena.
2. A tal fine promuove, dirige, sostiene e coordina iniziative di servizio nel campo dell'assistenza sociale.
3. L'Ipab trae i mezzi finanziari necessari al raggiungimento dei propri scopi istituzionali dai corrispettivi dei servizi prestati, dalle rendite del suo patrimonio, per la parte non destinata al mantenimento della consistenza patrimoniale a norma di legge, e da contributi, lasciti e donazioni.
4. L'Ipab, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, può stipulare convenzioni con enti pubblici e organismi privati, nonché costituire e partecipare a società ed enti pubblici e privati nel rispetto del perseguimento dei fini dei fondatori e compatibilmente con l'ordinamento giuridico e la natura di ente senza scopo di lucro.
5. L'Ipab promuove e gestisce, direttamente ovvero attraverso soggetti convenzionati, la formazione di base, la qualificazione e riqualificazione, l'aggiornamento e la formazione continua degli operatori dei servizi assistenziali, nei diversi profili di operatore di base e delle altre professionalità coinvolte, sia con finalità interne, per sostenere l'adeguamento e la flessibilizzazione delle professionalità coinvolte, sia con finalità esterne, allo scopo di promuovere la crescita delle culture professionali degli operatori dei servizi.

Art. 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito dai beni immobili e mobili risultanti dal registro degli inventari, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. L'utilizzo del patrimonio avviene per le finalità di cui all'art. 3, comma 1 entro i limiti di legge, di regolamento e in base al presente Statuto.
3. Il patrimonio può essere aumentato, integrato e trasformato a seguito di oblazioni, donazioni, legati ed elargizioni di soggetti pubblici o privati o con operazioni effettuate dall'Ipab stesso con le proprie risorse di bilancio espressamente destinate a tali scopi.
4. Per la gestione del patrimonio l'Ipab potrà avvalersi di qualificati soggetti esterni.

Art. 5 - Organi

Sono organi dell'IPAB:

  • a) di governo:
    • Il Consiglio di Amministrazione
    • Il Presidente
  • b) di gestione:
    • Il Direttore
  • c) di controllo:
    • Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione dell'Ipab

1. Il governo dell'Ipab è affidato ad un Consiglio di Amministrazione, formato da cinque componenti, tutti nominati dal Comune di Vicenza tra persone in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha durata di anni 5.
3. I componenti possono essere rinominati per non più di due volte consecutive.
4. I Consiglieri rimangono, comunque, in carica fino a che i loro successori non assumano formalmente l'incarico.
5. I Consiglieri devono essere surrogati in caso di dimissioni, decadenza o decesso. I Consiglieri, che ne surrogano altri anzitempo decaduti, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione nel quale entrano a far parte.
6. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. Contestualmente il Presidente richiede al Comune di Vicenza la sostituzione del componente decaduto.
7. Le dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione devono essere presentate in forma scritta al Consiglio medesimo, che ne prende atto nella prima riunione utile, e successivamente comunicate dall'Ipab al Comune di Vicenza per la conseguente sostituzione.
8. Il Consiglio di Amministrazione viene sciolto nei casi e con le modalità previste dalla legge.
9. Novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato, il Presidente attiva le procedure di rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
10. Ai soggetti cui è conferito il potere di nomina dei Consiglieri dell'Ipab di Vicenza è vietata la loro revoca, non sussistendo rapporto di rappresentanza.
11. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è soggetta alla normativa sull'incapacità ed incompatibilità previste dall'art. 11 e seguenti della Legge 17 Luglio 1890 n. 6972 ed altre norme di legge.
12. In ogni caso l'incarico di Consigliere dell'Ipab di Vicenza è incompatibile con la carica di:

  • a. Sindaco, Consigliere e Assessore dell'Amministrazione Comunale di Vicenza;
  • b. Presidente, Consigliere e Assessore della Provincia, della Regione e degli altri enti locali territoriali con competenza in materia di servizi sociali e socio-sanitari nel cui territorio ha sede la struttura operativa dell'Ipab di Vicenza;
  • c. direttore generale, sociale, amministrativo e sanitario dell'azienda ULSS nel cui territorio ha sede la struttura operativa dell'Ipab, nonché i dirigenti e i titolari di incarichi dirigenziali;
  • d. dipendente dell'Ipab o di strutture, appartenenti ad amministrazioni pubbliche, con competenza relativa ai servizi sociali e socio-sanitari del territorio ove ha sede la struttura dell' Ipab di Vicenza o comunque di strutture appartenenti ad enti che svolgono attività di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio nonché di accreditamento, vigilanza e controllo nei confronti delle Ipab e dei soggetti di diritto privato anche in applicazione della legge regionale 16 agosto 2002. n. 22 e successive modificazioni e della presente legge.
13.Qualora ricorrano le condizioni di incompatibilità di cui ai commi 11 e 12, il Consiglio di Amministrazione, d'ufficio o su istanza anche di un solo componente o di chiunque vi abbia interesse, ne fa contestazione al Consigliere il quale presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni. Nel caso di mancato riscontro o qualora non venga rimossa la condizione di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione dispone la decadenza dell'amministratore nei quindici giorni successivi.

Art. 7 - Elezione del Presidente e del Vice-Presidente

1. Nella prima seduta il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento. In caso di contemporanea assenza di entrambi, assume le funzioni il Consigliere più anziano di età.

Art. 8 - Competenze del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo politico-amministrativo, di programmazione, di controllo e di vigilanza sulla gestione dell'Ente.
2. Il Consiglio definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, al fine del perseguimento degli scopi statutari, assegna le risorse e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.
3. Sono, in ogni caso, di competenza del Consiglio di Amministrazione:

  • l'approvazione dello statuto e delle sue modifiche;
  • l'approvazione dei regolamenti;
  • l'adozione della dotazione organica del personale dipendente;
  • l'approvazione dei bilanci preventivi, delle loro variazioni e dei conti consuntivi;
  • l'approvazione dei piani e dei programmi della gestione e l'assegnazione delle risorse necessarie;
  • la verifica dello stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti, individuando gli eventuali scostamenti ed adottando i provvedimenti relativi;
  • l'affidamento del servizio di tesoreria;
  • l'alienazione di beni del patrimonio immobiliare o mobiliare, nonché la costituzione di diritti sui medesimi;
  • l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
  • la nomina del Direttore;
  • la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • la nomina degli eventuali consulenti e professionisti esterni;
  • l'istituzione di nuovi servizi, l'ampliamento di quelli esistenti o la loro soppressione;
  • la determinazione delle rette di degenza e delle tariffe dei servizi.
  • le decisioni relative ai ricorsi ed alle azioni giudiziarie.
4.Il Consiglio di Amministrazione espleta inoltre ogni altra competenza attribuita dalla legge o dai regolamenti.

Art. 9 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente per gli adempimenti di cui al precedente art. 8, con le modalità di seguito indicate ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità o per richiesta di almeno due Consiglieri.
2. Il Consiglio di Amministrazione deve essere comunque convocato per l'approvazione del Bilancio di Previsione entro il 30 settembre di ogni anno ed il Conto Consuntivo dell'esercizio ad esso relativo, entro il 31 maggio dell'anno seguente.
3. La convocazione alle sedute, contenente l'ordine del giorno, deve essere sottoscritta dal Presidente. I consiglieri devono essere avvisati di norma almeno 3 giorni prima della seduta. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta con 24 ore di anticipo rispetto all'orario stabilito per la seduta.
4. Termini più brevi di preavviso possono essere utilizzati dal Presidente per particolari necessità con il consenso unanime di tutti i consiglieri aventi diritto, da esprimersi entro l'inizio della seduta interessata.
5. Le sedute del Consiglio sono segrete. Il Consiglio può decidere tuttavia la presenza di dipendenti o persone estranee, quando ciò sia opportuno per la consultazione su determinati argomenti.

Art. 10 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e non è ammessa delega per la partecipazione alle stesse
2. Per la validità delle sedute è prescritta la presenza della metà più uno dei componenti in carica.
3. I Consiglieri devono astenersi dal presenziare alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Al medesimo obbligo è soggetto pure il verbalizzante.
4. Agli effetti del numero legale non viene computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte alla deliberazione, secondo quanto previsto al comma 3.
5. Le votazioni sono sempre espresse per voto palese. Il voto è segreto quando si trattano questioni concernenti persone.
6. La proposta risulta approvata quando abbia riportato il voto favorevole da parte della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti la proposta si intende respinta.
7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sono pubblicate secondo le modalità previste dalla vigente normativa ed affisse all'albo dell'Ipab .
8. I processi verbali delle sedute sono redatti dal Segretario-Direttore e, non appena predisposti, sono messi a disposizione dei Consiglieri e sono sottoscritti da tutti coloro che vi sono intervenuti entro la prima seduta utile successiva.
9. Eventuali rettifiche devono essere presentate per iscritto prima dell'inizio della seduta di cui al precedente comma e sono riportate nel verbale della seduta.

Art. 11 - Il Presidente dell'Ipab

Il Presidente:

  • ha la rappresentanza legale dell'Ipab di fronte a terzi ed in giudizio;
  • convoca il Consiglio di Amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno, e ne presiede e dirige le sedute;
  • adotta, i provvedimenti d'urgenza che si rendano necessari, sottoponendo gli stessi a ratifica da parte del Consiglio alla prima successiva adunanza, e comunque entro sessanta giorni;
  • presenta al Consiglio Comunale di Vicenza, a titolo informativo, il bilancio e la relazione annuale sullo stato di gestione dell'Ente;
  • esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi o dai regolamenti.

Art. 12 - Indennità

Il Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento delle proprie funzioni, nella seduta di insediamento, con proprio provvedimento determina le indennità spettanti al Presidente, al Vicepresidente e ai Consiglieri. L'importo lordo complessivo totale annuale dell'indennità, comprese le spese necessarie all'espletamento dell'incarico, non potrà superare cumulativamente la somma annua di €.50.000,00=(cinquantamila euro).

Art. 13 - Il Direttore dell'Ipab

1. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ipab nel rispetto dell'art. 4 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
2. Al Direttore spetta, pertanto, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Egli è responsabile in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Al Direttore sono attribuite le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione ai sensi della Legge n. 6972/1890 e del Regolamento alla Legge n. 99/1891; egli redige i verbali delle sedute del Consiglio medesimo e li sottoscrive.
4. Direttore dirige e coordina la struttura operativa dell'Ipab, collaborando con il Presidente e i Consiglieri ai quali risponde dei risultati dell'attività svolta.
5. Il Direttore, nei limiti delle competenze attribuite, adotta tutti i provvedimenti organizzativi e strumentali finalizzati al conseguimento dei risultati stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Direttore espleta ogni altro adempimento a lui attribuito da leggi o da regolamenti.
7. Il compenso annuo complessivo del Direttore dell'Ipab non può eccedere quello previsto dall'art.72, comma 5 ter della L.R. 30.01.1997, n. 6.

Art. 14 - I Dirigenti

1. L'Ipab potrà avvalersi di figure dirigenziali coordinate dal Direttore per la gestione di specifiche competenze.
2. I Dirigenti, nei limiti delle competenze attribuite a ciascuno di loro, adottano tutti i provvedimenti organizzativi e strumentali finalizzati al conseguimento dei risultati stabiliti dal Direttore.
3. I Dirigenti, rispondono al Direttore dei risultati dell'attività svolta.
4. Il compenso annuo complessivo del personale dirigente dell'Ipab non può eccedere quello previsto dall'art.72, comma 5 ter della L.R. 30.01.1997, n. 6.

Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ipab, secondo le modalità previste dalla l.r. 45/93. Esso dura in carica 5 anni e decade automaticamente in caso di decadenza o scioglimento del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti rilascia il parere prima dell'approvazione del Conto Consuntivo.
3. Il Collegio dei Revisori, inoltre, nella relazione sul Conto Consuntivo può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ad assistere con funzione consultiva alle sedute dello stesso.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le proprie funzioni a garanzia della regolarità della gestione contabile, finanziaria e fiscale dell'Ente secondo le norme vigenti ed in base al regolamento di funzionamento del Collegio, approvato dal Consiglio di Amministrazione.
6. Nel regolamento di cui al precedente comma, sarà definita anche la misura dell'indennità attribuita al Presidente e ai componenti del Collegio.

Art. 16 - Comitato dei Familiari e Carta dei Servizi

1. Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 10.05.2001, l'Ipab di Vicenza favorisce la costituzione di un organismo rappresentativo degli ospiti e dei familiari avente il ruolo di:

  • a) collaborare con l'Ipab di Vicenza per una migliore qualità dei servizi offerti e per una completa e tempestiva diffusione delle informazioni agli ospiti ed alle famiglie;
  • b) promuovere iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità della vita degli ospiti;
  • c) partecipare alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia.
2.L'accesso ai servizi e alle attività assistenziali dell'Ipab avviene secondo le normative di legge e di regolamento vigenti nonché secondo la Carta dei Servizi.

Art. 17 - Il Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalle Leggi, dai Contratti Collettivi Nazionali del comparto, dai Regolamenti interni, dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo e dai Contratti individuali di lavoro.

Art. 18 - Il Tesoriere

1. L'Ente si avvale di un Tesoriere a norma di legge, la cui individuazione avviene secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 19 - Albo dell'Ipab

1. Secondo quanto previsto dalla Legge, l'Ipab applica ai propri atti i principi di trasparenza e pubblicità; in particolare è istituito l'Albo dell'Ipab di Vicenza, presso la sede legale dell'Ente e nel sito internet www.ipab.vicenza.it
2. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione all'Albo di altri Enti nei casi previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti interni.

Norma Transitoria

In fase di prima applicazione del presente Statuto il Consiglio di Amministrazione dell'Ipab di Vicenza nominato dopo il periodo di Commissariamento Regionale, disposto con DGRV n. 3592 del 24.11.2009, avrà durata di anni tre.